COMINCIANDO DALLE NORME CONNESSE ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 215/2021
LA CRESCENTE ATTENZIONE, ANCHE MEDIATICA, AI TEMI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, SI È CONCRETIZZATA NELLA L. 215/2021 CHE INTRODUCE IMPORTANTI MODIFICHE ALL’81/’08
Modifiche all’art.13
L’attività di vigilanza sarà svolta anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Modifiche all’art.18
Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare formalmente i preposti destinati a svolgere attività di vigilanza in ambito sicurezza.
Modifiche all’art.19
L’omessa nomina, formazione dei preposti e comunicazione del loro nominativo nell’ambito degli appalti sono violazioni sanzionate penalmente.
La formazione del datore di lavoro, è sanzionata.
La misura introduce, coerentemente con le estensioni delle funzioni e responsabilità, le nuove ipotesi sanzionatorie per il presupposto allargate a tutti i nuovi obblighi individuati.
È NECESSARIO VERIFICARE:
La struttura organizzativa per identificare i preposti;
La formazione specifica già erogata ai preposti;
Lo stato dell’addestramento per l’uso di attrezzature, macchine-impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
Le procedure di lavoro in sicurezza esistenti per pianificarne le modalità di esercitazione guidata.
AZIONI SPECIFICHE: Nomina formale dei preposti Erogazione di attività formative secondo l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Identificazione delle attrezzature i cui operatori sono esposti a maggiori rischi Individuazione delle attività le cui procedure devono essere formalizzate prioritariamente AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ALLEGATO AL DVR: Pianificazione ed erogazione dell’attività di addestramento Monitoraggio dell’attività di sorveglianza dei preposti
NON RIMANDATE
PROGETTO AMBIENTE SRL
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